Medicina del lavoro - Quali sono i compiti del medico competente?
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Quali sono i compiti del medico competente?

Autore:
Marcello Seroni
Aggiunto il:
Giovedì 02 Aprile 2009
Ultima modifica:
Giovedì 09 Aprile 2009
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Risposta

Il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di promammi volontari di "promozione della salalute", secondo i principi della responsabilità sociale;
  • istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico la documentazione sanitaria in suo possesso
  • consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
  • invia all'ISPELS, per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e rilascia una copia della documentazione sanitaria;
  • comunica per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio  di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
  • partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

 

 

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